TAR Lazio, sez. II quater, sent. 3 giugno 2024, n. 11353 e TAR Lazio, sez. V quater, sent. 22 novembre 2024, n. 20867

Autorità:
TAR

Data:
3 giugno 2024-22 novembre 2024

Numero:
11353 e 20867

Regione:
Lazio

Con le sentenze 3 giugno 2024, n. 11353 e 22 novembre 2024, n. 20867 il TAR Lazio ha riaffrontato il tema dell’obbligo del Comune di Santa Marinella di adottare il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Il Comune, in sede di rito antidiscriminatorio ex l. 67 del 2006, era già stato condannato dal Tribunale di Civitavecchia con ordinanza 10 ottobre 2023, n. 1625, ad adottare il Piano. All’esito di quel giudizio – originato dal ricorso di una persona con disabilità visiva e dell’Associazione Coscioni – il Tribunale aveva accertato la natura discriminatoria della omessa predisposizione del PEBA, disponendo anche il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla persona con disabilità. Pochi giorni dopo il Comune aveva adottato il PEBA; tuttavia, il Piano adottato risultava lacunoso, sia per quanto riguarda i luoghi presi in considerazione, sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alle disabilità sensoriali (come quella visiva del ricorrente). A fronte di ciò, l’Associazione Coscioni impugnava davanti al TAR gli atti amministrativi con i quali il Comune aveva adottato il Piano chiedendone l’annullamento. 

Con la sentenza n. 11353, il TAR Lazio, pur non annullando il PEBA, ne riconosceva l’evidente incompletezza e suggeriva contestualmente al ricorrente di agire in giudizio contro il Comune contestandone il silenzio-inadempimento. 

In effetti, con un nuovo ricorso, e a seguito dell’inerzia del Comune anche dopo una ulteriore diffida nei confronti dell’ente a includere nel PEBA anche le barriere sensoriali, senso-percettive ed architettoniche riferite alla disabilità visiva, i ricorrenti agivano contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione comunale. Con la sentenza n. 20867, il TAR Lazio ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Comune di Santa Marinella di provvedere al completamento dell’adozione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e di concludere il procedimento di realizzazione dello stesso entro il termine di 180 giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di successiva inerzia. Con questa decisione senza precedenti, il TAR Lazio ha affermato che l’adozione di un PEBA incompleto non costituisce un esatto adempimento dell’obbligo di provvedere gravante sul Comune, essendo nel caso di specie «pacifica la macroscopica incompletezza di tale atto, già rilevata anche dalla menzionata sentenza di questo Tribunale n. 11353 del 2024».

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