Autorità:
Corte d’Appello
Data:
19 settembre 2024
Numero:
18
Regione:
Sicilia
La Corte d’Appello di Palermo, I sez. civ., con sentenza 19 settembre 2024, n. 18, ha in primo luogo ribadito che in materia di attuazione del progetto di vita individuale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, dimostrando di condividere il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – analogo a quello operante per i PEI – secondo cui «spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell’art. 14 l. n. 328 del 2000 poiché, a seguito dell’adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di alcuna potestà autoritativa» (Cass., Sez. U., Ord. n. 20164 del 2020). Nel caso di specie, la ricorrente aveva agito nel giudizio di primo grado contro le Amministrazioni interessate (comunale e sanitaria), lamentando la mancata attuazione del progetto individuale. Il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza della condotta discriminatoria consistente nella mancata erogazione dei servizi, ordinando alle Amministrazioni convenute di dare attuazione al progetto, nonché di risarcire il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente.
Nel giudizio d’appello, la Corte ha invece ritenuto che – in mancanza di elementi probatori – la persona con disabilità non era stata vittima di discriminazione e di conseguenza ha dichiarato insussistente il diritto al risarcimento del danno. Altrimenti detto, secondo la Corte d’appello, la ritardata attuazione degli interventi individuati dal progetto di vita individuale non costituisce, di per sé e automaticamente, una discriminazione ai sensi della legge n. 67 del 2006. Secondo la Corte, la persona con disabilità, nell’affermare che i cittadini non disabili non subiscano le stesse limitazioni dei servizi essenziali sociosanitari dei cittadini con disabilità, non avrebbe allegato alcun elemento di riscontro fattuale che dimostrasse la minore efficienza (in questo caso, la minor celerità) delle Amministrazioni nei confronti delle persone con disabilità.