Corte d’Appello di Milano, sez. II civ., sent. 14 febbraio 2024, n. 447  

Autorità:
Corte d’Appello

Data:
14 febbraio 2024

Numero:
447

Regione:
Lombardia

Nella sentenza in esame, i ricorrenti impugnano la decisione del Tribunale di Sondrio che aveva respinto la richiesta, ex art. 1052 c.c., di costituzione di una servitù coattiva di passo carraio sui fondi dei convenuti per la coltivazione dei propri terreni. Gli appellanti lamentavano la mancata considerazione, tra le altre cose, dell’impossibilità di accesso da parte di bambini con disabilità a un fabbricato posto sul loro fondo, fabbricato destinato qualche anno prima ad attività ludiche per bambini. Gli appellanti invocavano l’applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 167/99, che amplia l’art. 1052 c.c. al fine di garantire l’accessibilità agli edifici abitativi per persone con disabilità, chiedendone un’interpretazione estensiva valida anche per gli edifici utilizzati per attività ricreative. La Corte rigetta l’argomento, rilevando che il fabbricato in questione è in realtà un capanno per attrezzi che, pur essendo stato utilizzato in passato a fini ricreativi, in nessun caso può essere trasformato, a causa di un vincolo paesaggistico che vieta nuove edificazioni in zona. 

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