Autorità:
Corte d’Appello
Data:
30 dicembre 2023
Numero:
8
Regione:
Puglia
Alcuni condomini impugnavano la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva respinto il loro ricorso avverso le delibere dell’assemblea condominiale che consentivano l’installazione di un ascensore esterno, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno dell’edificio. Essi hanno contestato che il nuovo ascensore avrebbe piuttosto aggravato le barriere per le persone con disabilità, creando un accesso separato e difficoltoso. In quanto tale, l’intervento in oggetto sarebbe stato qualificabile piuttosto come un’innovazione che richiede una decisione con la maggioranza qualificata di due terzi dei millesimi. Sostenevano, inoltre, che l’intervento fosse in contrasto con le distanze legali e che alternative più semplici, come montascale o rampe, sarebbero state sufficienti, aggiungendo che mancassero percorsi adeguati per persone con disabilità e che l’intervento non rispettasse le prescrizioni del d.m. n. 236/1989. La Corte d’appello di Lecce ha rigettato tali doglianze, evidenziando che gli appellanti non avevano neppure dimostrato la possibilità di effettuare altre opere e che, invece, quelle deliberate rappresentano l’unica soluzione tecnicamente praticabile per garantire l’accessibilità ai condomini con disabilità.