Autorità:
Corte d’Appello
Data:
28 luglio 2024
Numero:
1050
Regione:
Liguria
Nel presente giudizio, la Corte ribadisce la legittimità dell’installazione di un impianto servoscala effettuata a spese di alcuni condomini con disabilità, respingendo le doglianze avanzate da altri condomini e riferite alla presunta violazione degli articoli 1120 e 1102 c.c., nonché alle implicazioni di sicurezza, fruibilità delle parti comuni e rumorosità dell’impianto. La Corte sottolinea la rilevanza del principio di solidarietà condominiale, evidenziando come la convivenza in un edificio comune richieda un necessario bilanciamento degli interessi dei condomini, incluso il diritto fondamentale delle persone con disabilità all’eliminazione delle barriere architettoniche, diritto che trova riconoscimento nella legge n. 13/1989 e che prescinde dall’effettivo utilizzo dell’edificio da parte di questi.
Richiamando la giurisprudenza, la Corte ricorda che l’art. 1102 c.c. consente a ciascun condomino di apportare modifiche alla cosa comune, purché non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri di farne uguale uso, e che tali modificazioni, se dirette a favorire l’accessibilità, si configurano come necessarie per il miglior godimento della cosa comune. L’installazione del servoscala in oggetto, garantendo il rispetto della larghezza minima del vano scala, soddisfa tali requisiti e risulta conforme alla sentenza di riferimento e ai parametri codicistici.
La Corte rigetta, inoltre, le obiezioni sull’uso del corrimano e sull’ingombro dell’impianto, considerando il temporaneo disagio arrecato agli altri condomini durante il funzionamento del servoscala un sacrificio marginale e proporzionato rispetto alla tutela del diritto fondamentale all’accessibilità e all’autonomia delle persone con disabilità, sancito dalla normativa speciale e costituzionalmente orientato a garantire l’inclusione.