Autorità:
Corte d’Appello
Data:
27 maggio 2024
Numero:
738
Regione:
Liguria
La Corte d’Appello di Genova afferma la legittimità della realizzazione di una passerella che, in un condominio, va a collegare il balcone di un appartamento e il limitrofo terreno appartenente alla proprietaria stessa. La realizzazione di tale manufatto veniva contestato da uno dei condomini per ragioni legate al decoro architettonico e all’uso di parti comuni. Il giudice genovese sottolinea invece come la passerella in questione sia finalizzata a eliminare le barriere architettoniche derivanti dalla presenza delle scale che impedivano un agevole accesso all’appartamento alla donna anziana con difficoltà motorie che viveva nello stesso.
Richiamando i principi consolidati dalla giurisprudenza, e in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 167/1999, la Corte d’appello ribadisce la natura fondamentale del diritto all’accessibilità, che si configura come un corollario del principio di solidarietà condominiale. Quest’ultimo richiede un contemperamento degli interessi tra i condomini e costituisce un dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo all’esplicazione dei diritti fondamentali di ciascuno, indipendentemente dall’applicabilità della legge n. 13/89 e, dunque, anche nel caso di edifici realizzati precedentemente all’entrata in vigore della norma. La Corte evidenzia, inoltre, che tale diritto non è subordinato all’effettiva residenza del beneficiario, ma si estende anche ai familiari e ad altri soggetti che potrebbero necessitare di accedere all’edificio.