Autorità:
Corte d’Appello
Data:
1 giugno 2024
Numero:
670
Regione:
Calabria
La sentenza riguarda una controversia sull’ampliamento di un sentiero mulattiero da sentiero pedonale a sentiero carrabile e pedonale e sulla costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore di un fondo abitativo.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda delle parti attrici, rilevando che l’ampliamento non era necessario per l’uso conveniente del fondo dominante, ma rappresentava solo una comodità. In appello, le parti attrici avevano allegato nuovi elementi, certificando le difficoltà di deambulazione della signora interessata, fatti che non erano stati introdotti né provati nel primo grado di giudizio. La Corte d’Appello, pur ricordando che in questi casi occorre sempre tenere in considerazione le esigenze abitative delle parti attrici, respinge però l’appello, sottolineando che le allegazioni tardive riguardanti le difficoltà di deambulazione della parte coinvolta, la mancata attestazione, sul piano probatorio, dell’inaccessibilità dell’abitazione ad essere raggiunta e il mancato rispetto delle regole processuali precludono l’accoglimento della domanda.