Autorità:
Consiglio di Stato
Data:
22 agosto 2024
Numero:
7206
Regione:
Lazio
Con tale decisione il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’appello avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso proposto da Ryanair sul «Provvedimento d’urgenza per l’adozione del Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2-12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori» adottato dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) il 16 luglio 2021. L’ENAC aveva adottato tale provvedimento a seguito di un’indagine relativa all’applicazione di un costo extra – ulteriore rispetto al costo già sostenuto ai fini dell’acquisto del titolo di viaggio – per la selezione del posto a sedere anche in riferimento al posto dell’accompagnatore di minori di 12 anni e delle persone con mobilità ridotta. Tale pratica veniva ritenuta pregiudizievole per i minori e per quelle persone con disabilità per le quali la presenza di un accompagnatore accanto nel corso del volo risulta indispensabile al fine di prevenire il verificarsi di situazione rischiose o dannose.
Ryanair aveva impugnato davanti al TAR il Regolamento dell’ENAC chiedendone l’annullamento; il TAR aveva ritenuto infondato il ricorso. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ribadendo che la sicurezza garantita dalla vicinanza dell’accompagnatore non può essere considerata un servizio extra di cui poter beneficiare solo previo pagamento di un costo aggiuntivo. Nella decisione è stato inoltre affermato che le norme intese al perseguimento della sicurezza del volo «vanno attuate senza considerare le implicazioni, le conseguenze e le ricadute commerciali e tariffarie discendenti dalla loro applicazione, poiché il bene “sicurezza”, il cui perseguimento costituisce precipuo obbligo del vettore ai sensi della normativa comunitaria, non può essere trattato alla stregua di un accessorio che, come tale, richiede il corrispettivo di un prezzo aggiuntivo rispetto a quello base per l’acquisto del titolo di viaggio».