Nel caso oggetto della sentenza, i genitori di due bambini sordi contestavano la mancata assegnazione della copertura integrale dell’orario scolastico di un assistente alla comunicazione con competenze in LIS (Il Comune aveva garantito soltanto 10 ore anzichè 27). Il Comune si difendeva adducendo la limitatezza delle risorse a disposizione, evidenziando altresì che la stessa legge (art. 3, comma 5, del d.lgs 66 del 2017), consente ai Comuni di fornire l’assistenza scolastica solo nei limiti delle risorse disponibili.
Il Tar ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 66 del 2017, e conseguentemente afferma che le misure indicate nel PEI non determinano l’obbligo dell’ente locale di farvi fronte nella loro interezza.
il Tar, però, sulla scorta della sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale, afferma che il potere discrezionale dei Comuni trova comunque un limite nell’obbligo di garantire il nucleo essenziale del diritto allo studio. La tutela di tale nucleo essenziale, per gli studenti sordi, richiede la presenza di un assistente alla comunicazione esperto in LIS.
Di conseguenza, i Comuni sono “obbligati a garantire quell’assistenza che consente l’accesso allo studio, come nel caso dell’assistenza del traduttore LIS, in quanto in sua assenza la possibilità di fruire dell’istruzione scolastica sarebbe completamente preclusa”. Diversamente, la presenza a scuola degli alunni in assenza dell’assistente alla comunicazione risulterebbe essere del tutto inutile.