Corte EDU, T.H. c. Bulgaria, 11 aprile 2023, causa n. 46519/20

Autorità:
Corte EDU

Data:
11 aprile 2023

Numero:
46519

Regione:

Il caso T.H. v. Bulgaria – 46519/20, invece, è originato dalla richiesta di accomodamento ragionevole di un minore a cui è stato diagnosticato un disturbo da iperattività. Egli contestava di essere stato discriminato dalla scuola, che avrebbe mancato di assicurargli un livello di istruzione corrispondente a quello ricevuto dai suoi compagni di classe. Secondo i genitori, l’alunno, sin dall’ingresso al primo anno di scuola elementare, sarebbe stato oggetto di comportamenti marginalizzanti da parte degli insegnanti (in un caso il ragazzo veniva colpito anche da uno schiaffo) e dei compagni di classe, con conseguente peggioramento del suo status fisico e psicologico. Dopo due liti con esiti violenti con i compagni, la scuola aveva adottato anche alcune sanzioni disciplinari. L’amministrazione scolastica assumeva invece di aver adottato tutte le misure ragionevoli, ritenute sufficienti dall’ispettorato scolastico, per poter facilitarne l’inserimento scolastico, ancor prima che intervenisse la certificazione della condizione di disabilità del minore: aveva informato i genitori dei problemi comportamentali del figlio, aveva raccomandato loro le opportune consultazioni mediche, e aveva poi proposto un percorso scolastico individualizzato. A seguito della comunicazione della condizione di disabilità del minore con l’indicazione della necessità di un insegnante di sostegno, i genitori si erano rivolti alla scuola chiedendo di spostarlo in un’altra classe dove era presente un’insegnante ritenuta da loro più compatibile con il figlio. La scuola aveva rigettato la richiesta affermando che non era possibile avere più di un bambino con bisogni educativi speciali per classe. In ragione del peggioramento della condizione del minore, il medico aveva poi raccomandato un temporaneo allontanamento dall’ambiente scolastico, e in effetti la scuola aveva consentito all’interruzione della frequenza. La Corte ha ritenuto non provata la discriminazione diretta, sia perché diversi episodi si erano verificati prima che la scuola venisse messa a conoscenza della condizione di disabilità dell’alunno, sia perché il preside era comunque intervenuto a sanzionare l’insegnante che aveva schiaffeggiato il ragazzo, sia perché una volta avuto contezza della condizione di disabilità le sanzioni erano state annullate, sia perché l’allontanamento dalla scuola era stato suggerito dai sanitari. La Corte ha poi ritenuto che la scuola avesse comunque posto in essere degli accomodamenti ragionevoli, tra cui la predisposizione di un piano educativo individualizzato e la messa a disposizione di un insegnante di sostegno. La Corte ha evidenziato inoltre la difficoltà di effettuare un bilanciamento tra gli accomodamenti necessari per l’alunno con disabilità e la necessità di tutelare i compagni di classe in presenza di comportamenti violenti e inappropriati di quest’ultimo e ha segnalato come la scelta relativa alla presenza di più alunni con disabilità nella stessa classe sia di esclusiva discrezionalità della scuola e non sindacabile dalla Corte stessa. In definitiva, a fronte della predisposizione, da parte della scuola, di una serie di accomodamenti ragionevoli, la Corte ha affermato che non vi fossero gli estremi per dichiarare il mancato rispetto del principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione EDU.

Documenti