Corte EDU, Calvi and C.G. c. Italia, 6 luglio 2023, causa n. 46412/21

Autorità:
Corte EDU

Data:
6 luglio 2023

Numero:
46412

Regione:

Nel caso Calvi and C.G. v. Italy 46412/21, a seguito della richiesta da parte della sorella del secondo ricorrente (C.G.), un amministratore di sostegno veniva nominato dal giudice tutelare per gestire le finanze di C.G. In seguito, l’amministratore di sostegno veniva autorizzato dal giudice tutelare a adottare tutte le azioni necessarie per il trasferimento di C.G. in una RSA. Dopo la messa in onda di una trasmissione televisiva che documentava la condizione di C.G., quest’ultimo veniva privato di ogni contatto con l’esterno: tutte le telefonate e le visite erano ammesse solo dietro autorizzazione dell’amministrazione di sostegno o del giudice tutelare. A.C., il cugino di C. G., vistosi negare l’autorizzazione a far visita al proprio familiare, decideva di presentare ricorso alla Corte EDU, in proprio conto e in nome e per conto del cugino. A.C. contestava la violazione degli artt. 5 e 8 della Convenzione stante l’impossibilità di avere contatti con suo cugino in ragione della negata autorizzazione da parte dell’amministratore di sostegno. Le doglianze di C.G., invece, si concentrano sulla violazione dell’art. 8 della Convenzione, in ragione del suo collocamento in una RSA, dell’impossibilità di ricevere visite dall’esterno e di tornare nella propria abitazione.   Mentre la Corte EDU ha rigettato il ricorso di A.C. in quanto inammissibile per il mancato esperimento dei rimedi interni, ha invece accolto il ricorso di C.G., ritenendo sussistente la violazione dell’art. 8 della Convenzione. La Corte EDU, pur riconoscendo le difficoltà incontrate dalle autorità italiane nel conciliare il diritto al rispetto della dignità e auto-determinazione dell’individuo con le esigenze di protezione e tutela dei suoi interessi, soprattutto in ragione dell’estrema vulnerabilità del ricorrente, hanno ritenuto che il bilanciamento operato nel caso di specie non fosse legittimo. Sebbene l’Italia avesse agito al fine legittimo di tutelare il benessere di C.G., l’ingerenza dell’autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto della propria libertà personale del ricorrente ha esondato il margine di apprezzamento riconosciuto dalla Convenzione, dal momento che le misure adottate non possono essere considerate né adeguate alla sua situazione individuale, né proporzionali rispetto ai fini perseguiti. C.G. è stato infatti reso totalmente dipendente dal suo amministratore di sostegno in tutti gli aspetti della propria vita e le misure adottate dalle autorità italiane non sono state limitate nel tempo. Nella decisione, la Corte, che si richiama direttamente alle raccomandazioni espresse dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità e alla giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali, ribadisce che gli Stati sono tenuti a facilitare la partecipazione delle persone con disabilità nella vita della comunità, così da prevenire il loro isolamento. Nel caso di specie, invece, i diritti, i desideri e le preferenze di C.G. non sono stati presi in considerazione. C.G., infatti, è stato sottoposto a pesanti limitazioni nei contatti con la famiglia e tutte le decisioni che lo hanno riguardato sono state prese dal suo amministratore di sostegno, senza assicurare un suo coinvolgimento.

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