Corte EDU, Berisha c. Svizzera, 30 luglio 2023, causa n. 4723/13

Autorità:
Corte EDU

Data:
30 luglio 2023

Numero:
4723

Regione:

Il caso Berisha v. Switzerland – 4723/13, relativo all’accesso alle prestazioni assistenziali, era stato sollevato da una persona con una grave disabilità fin dalla nascita, che vive con i suoi genitori e riceve una pensione di invalidità (rente d’invalidité) destinata a chi, a causa di un danno alla propria salute, risulta limitato nella capacità di guadagno e nello svolgimento del proprio lavoro abituale. Inoltre percepisce un assegno per l’invalidità grave (allocation pour impotent ) destinato a chi, a causa di un danno alla salute, deve ricorrere regolarmente all’aiuto di terzi per svolgere le attività della vita quotidiana, per far fronte alle necessità della vita o per mantenere i contatti sociali. La Cassa cantonale di compensazione svizzera informava il ricorrente che gli importi da lui richiesti per l’anno 2010 superavano il limite annuale per il rimborso delle spese legate alla malattia e all’invalidità. Dopo aver esperito i rimedi interni, il ricorrente si rivolge alla Corte EDU, lamentando che il limite massimo del rimborso delle spese di malattia e disabilità per l’assistenza domiciliare viola il suo diritto alla vita privata e familiare. Il ricorrente contesta altresì anche la violazione dell’art. 14 della Convenzione EDU, poiché tale limite massimo non si applica alle persone accolte nelle strutture residenziali. Secondo la Corte, non sussiste invece alcuna violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione EDU. Dalla lettera di questi articoli, infatti, non può derivare un obbligo per lo Stato di coprire tutti i costi di malattia e invalidità di una persona così da consentirle di vivere nel proprio domicilio. Inoltre, non risulta che la presenza di un tetto al rimborso delle spese per i suoi bisogni di cura abbia impedito al ricorrente di realizzare il suo desiderio di rimanere al suo domicilio, dal momento che non è mai stato costretto a spostarsi in una struttura residenziale a causa del suddetto limite alle prestazioni erogate. La Corte, infine, afferma che, sebbene in astratto il desiderio di una persona con grave disabilità di essere assistito presso il suo domicilio potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 8, nel caso di specie emergono profili di natura esclusivamente economica, che non rientrano di per sé nel diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione ed escludono, pertanto, l’applicazione di quest’ultima disposizione e dell’art. 14.  

Documenti