Corte costituzionale, sent. n. 80 del 2010

Autorità:
Corte costituzionale

Data:
22 febbraio 2010

Numero:
80

Regione:
Sicilia

Con la sentenza n. 80 del 2010 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di due previsioni della finanziaria per il 2008 che fissavano un limite alla dotazione organica degli insegnanti di sostegno e abolivano la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato i suddetti insegnanti. Possibilità invece precedentemente ammessa, in presenza di studenti con disabilità grave, anche in deroga al rapporto docenti e alunni indicato dall’art. 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997. In ragione di tali previsioni, molte amministrazioni scolastiche hanno negato agli alunni in condizione di grave disabilità il riconoscimento delle ore di sostegno necessarie secondo quanto indicato dal PEI. Tali previsioni sono state dichiarate incostituzionali perché «non trovano alcuna giustificazione nel nostro ordinamento». Tale decisione si rivela particolarmente significativa per due motivi: innanzitutto perché, a fondamento della stessa c’è la consapevolezza che «i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo», circostanza che richiede necessariamente un approccio individualizzato. In secondo luogo, la decisione riconduce esplicitamente il diritto all’istruzione delle persone con disabilità a quel «nucleo indefettibile di garanzie» che costituisce un limite alla discrezionalità del legislatore e che non può essere in nessun caso superato. La Corte osserva come il personale docente specializzato sia chiamato ad adempiere alle «ineliminabili (anche sul piano costituzionale) Norme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni diversamente abili». Nessuna ragione può essere legittimamente addotta per limitare il diritto fondamentale all’istruzione della persona con disabilita grave, per il cui processo di riabilitazione, «finalizzato a un suo completo inserimento nella società, l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano».

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