Corte costituzionale, sent. n. 50 del 1990

Autorità:
Corte costituzionale

Data:
31 gennaio 1990

Numero:
50

Regione:
Lombardia

Con sentenza n. 50 del 1990, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 5 della l. n. 482/1968 nella parte in cui escludeva, ai fini della disciplina della assunzioni obbligatorie, gli invalidi psichici dalla propria tutela, pur prevedendo l’avviamento obbligatorio di invalidi, affetti dalla stessa malattia di natura psichica, ma appartenenti a categorie protette diverse (invalidi di guerra, di servizio o per lavoro). La Corte rileva come, sia sul piano costituzionale sia sul piano morale, non siano ammissibili esclusioni e limitazioni «volte e relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti, hanno all’incontro pieno diritto di inserirsi capacemente all’interno del mondo del lavoro, spettando alla Repubblica l’impegno di promuovere ogni prevedibile condizione organizzativa per rendere effettivo l’esercizio di tale diritto».

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