Corte costituzionale, sent. n. 275 del 2016

Autorità:
Corte costituzionale

Data:
19 ottobre 2016

Numero:
275

Regione:
Abruzzo

Con questa sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 38, commi terzo e quarto, Cost. – l’art. 6, comma 2 , della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, aggiunto dall’art. 88, comma 4, della bis legge regionale n. 15 del 2004, limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa». La disposizione censurata dal TAR Abruzzo, condizionando a generiche ed indefinite previsioni di bilancio il finanziamento da parte della Regione del 50% delle spese per il trasporto degli studenti con disabilità sostenute dalle Province (in conformità alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale), lede il fondamentale diritto all’istruzione della persona con disabilità, in quanto comporta che la fruizione del servizio di assistenza e trasporto dello studente con disabilità – ascrivibile al nucleo indefettibile di garanzie per l’effettività del medesimo diritto – venga a dipendere da scelte finanziarie che la Regione può compiere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio si intende sorreggere. La conseguente aleatorietà e incertezza, nell’an e nel quantum, della contribuzione regionale, non solo incide negativamente sulla possibilità per le Province di programmare e organizzare il servizio di trasporto, ma consente alla Regione, in modo incoerente rispetto all’impegno assunto, di destinare con la legge di bilancio le risorse disponibili a spese facoltative piuttosto che a servizi diretti ad attuare diritti meritevoli di particolare tutela (ciò che è dimostrato dai dati storici della contribuzione regionale).

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