Corte costituzionale, sent. n. 251 del 2008

Autorità:
Corte costituzionale

Data:
25 giugno 2008

Numero:
251

Regione:
Emilia-Romagna

Con la decisione n. 251 del 2008 la Corte costituzionale chiarisce il legame tra il concetto di ragionevoli accomodamenti e il giudizio di bilanciamento tra diritti ugualmente meritevoli di tutela. La sentenza trae origine dal ricorso promosso da una persona tetraplegica che, recatasi al cinema, si vedeva riservata, nonostante in sala fossero presenti poche persone, un posto in prima fila, a pochissimi metri dallo schermo, che la costringeva a vedere il film in posizione scomoda e innaturale. Per questa ragione, la persona adiva il Tribunale segnalando la natura indirettamente discriminatoria chiedendo al Tribunale stesso di ordinare l’adozione di misure volte a rimuovere gli effetti della discriminazione. Il giudice, ritenendo che la collocazione delle persone con disabilità nelle prime file del cinema rappresentasse, per costoro, un trattamento di svantaggio, ma che, al contempo, la normativa sulla rimozione delle barriere architettoniche non obbligasse i gestori delle sale cinematografiche a rimuovere le barriere architettoniche negli edifici già esistenti, sollevava questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte costituzionale. In particolare, il Tribunale chiedeva alla Corte costituzionale di dichiarare l’ incostituzionalità delle norme che disciplinano il tema delle barriere architettoniche nella parte in cui non prevedono la presenza di uno spazio riservato alle persone in carrozzina che garantisca lo stesso livello di fruibilità dei servizi erogati in manifestazioni e spettacoli. Di fronte alla richiesta del giudice di assicurare, sempre e in ogni caso, gli stessi diritti e le stesse modalità di partecipazione a manifestazioni e spettacoli alle persone con disabilità, la Corte ha pronunciato una lunga sentenza di inammissibilità sottolineando come anche nella Convenzione Onu si prevede che il sistema di tutela delle persone disabili debba essere «in concreto compatibile con altri interessi che non possono essere pretermessi e che devono esser, invece, bilanciati con quello, certamente superiore, alla tutela ottimale delle medesime persone». Nel caso in questione, la Corte individua gli altri interessi con cui effettuare il bilanciamento con quelli relativi agli oneri economici eventualmente derivanti dalle eventuali modifiche necessarie per la realizzazione di postazioni ad hoc per le persone con disabilità, otre che non meglio identificati «interessi relativi alla pubblica incolumità sicurezza preordinati a garantire rapide vie di fuga nella ipotesi in cui sussista la necessità di uscire senza alcun indugio dai locali per incendio, calamità o altri eventi analoghi».

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