Autorità:
Corte costituzionale
Data:
3 maggio 2006
Numero:
190
Regione:
Puglia
Con sentenza n. 190 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8-bis del d.l. n. 136 del 2004, che consentiva che le riserve di posti previste dall’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si applicassero anche alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici, incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte. Il giudice a quo lamentava che – poiché i vincitori della procedura concausale avrebbero ottenuto una vera e propria progressione di carriera – la riserva di posti per il conferimento degli incarichi di dirigenza scolastica per i lavoratori disabili finisse per costituire e una ingiustificata compressione dei diritti degli aspiranti dirigenti non disabili e violasse direttamente gli artt. 38 e 97 della Costituzione. La Corte, nella citata sentenza, precisa che «nella ponderazione degli interessi in gioco, quelli ispirati al principio di eguaglianza e del merito e quelli ispirati al principio solidaristico, la Costituzione consente la prevalenza del secondo sul primo per quanto attiene all’accesso al lavoro, ma non prevede altrettanto per la progressione in carriera dei disabili già occupati». Di conseguenza, «la legge ordinaria che, oltre a favorire l’accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera, produce una irragionevole compressione dei principi dell’eguaglianza e del merito, a danno dell’efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione».