Autorità:
Corte costituzionale
Data:
29 aprile 1999
Numero:
167
Regione:
Liguria
La sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale ha origine dalla questione di legittimità costituzionale sull’art. 1052, secondo comma, del Codice civile, nella parte in cui non consentiva di costituire la servitù di passaggio «in favore di edifici di civile abitazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla via pubblica per mutilati e invalidi con difficoltà di deambulazione». Prima dell’intervento della Corte, l’art. 1052 del codice civile permetteva al proprietario di un fondo non intercluso da altri fondi di ottenere la servitù coattiva di passaggio su un altro fondo qualora, soltanto per esigenze legate all’agricoltura o all’industria, il fondo in questione avesse un accesso alla via pubblica inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo stesso e non potesse essere ampliato. Nel caso oggetto del giudizio a quo, agiva una persona con handicap fisico e invalidità civile al 100 per cento, proprietario di un appartamento facente parte di un condominio collegato a una via pubblica solamente da una scalinata di settantacinque gradini. Questa persona ricorreva al giudice al fine di ottenere una sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio su un orto di proprietà di taluni condomini dell’edificio stesso, posto sul retro dello stabile, attraverso il quale sarebbe stato possibile raggiungere più agevolmente la via pubblica con un percorso in piano. Come si è detto, l’art. 1052 c.c. consentiva però di costituire un simile diritto solo per ragioni legate a esigenze produttive, quali quelle agricole o industriali. La questione veniva portata allo scrutinio della Corte evocando la lesione degli articoli 2, 3, 32 e 42 della Costituzione. Proprio in ragione della necessaria assunzione da parte dell’intera collettività dei bisogni delle persone con disabilità, nonché in ragione del principio di eguaglianza sostanziale, la Corte dichiara la questione fondata. In particolare, la Corte, soffermandosi sul quadro d’insieme della legislazione «di settore (sebbene di un settore ove entrano in gioco discipline concretizzatrici di diritti fondamentali)», rileva come l’obbligo dell’accessibilità degli edifici privati sia divenuta la «conseguenza dell’affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuove-re, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici».