Autorità:
TAR Sardegna
Data:
17 luglio 2023
Numero:
538
Regione:
Sardegna
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato, unitamente agli ulteriori atti indicati in epigrafe, il provvedimento con cui il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il trattenimento di suo figlio di undici anni, gravemente disabile, per un altro anno presso la classe quinta della scuola primaria. Per il TAR, la gravata decisione del Dirigente scolastico risulta viziata sia sotto il profilo del difetto d’istruttoria (nei sensi appena esposti) sia – e conseguentemente – sul piano motivazionale, perché non tiene adeguatamente conto delle valutazioni che sono state espresse dall’equipe di specialisti di neuropsichiatria che hanno in carico il minore (in particolare di quelle riportate nella citata Diagnosi funzionale), e non consente nemmeno di cogliere le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a discostarsi da quelle indicazioni specialistiche. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con l’annullamento del diniego impugnato ed il conseguente riesame della posizione del minore interessato ad opera dell’Amministrazione resistente, nel rispetto dei rilievi sopra svolti (tenendo conto, in particolare, della Diagnosi Funzionale) e nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, al fine di dare stabilità alle situazioni giuridiche coinvolte nel rapporto controverso.