TAR Campania, sez. IV, sent. 13 febbraio 2023, n. 982

Autorità:
TAR Campania

Data:
13/02/2023

Numero:
982

Regione:
Campania

Con questa sentenza, il TAR ha affermato che l’attribuzione, per l’anno in corso, nel PEI 2022/2023 di 22 ore settimanali di sostegno scolastico a fronte di una frequenza sensibilmente maggiore, si pone in contrasto con la situazione di complessiva gravità che emerge dal profilo dinamico funzionale, ove si sottolinea la necessità di una mediazione costante dell’adulto, nonché con la diagnosi funzionale ove si richiede, oltre all’assistenza materiale ed all’assistenza specialistica, sostegno scolastico specializzato con rapporto in deroga per gravità. E tale contrasto inficia la legittimità delle determinazioni adottate, anche alla luce dell’assoluta carenza motivazionale alla base della scelta, per come emergente dagli atti. Ne discende, per il giudice amministrativo, che, nel caso concreto, l’attribuzione di fatto di 22 ore su un orario scolastico complessivo di 27 ore da parte dell’Amministrazione scolastica, e, quindi, di un numero ore di sostegno sensibilmente inferiore all’orario totale proprio nel PEI per l’anno in corso, è senz’altro illegittima, dovendosi, invece, assicurare al minore, avuto riguardo alle sue concrete esigenze l’integrale copertura dell’orario scolastico con l’assistenza di un insegnante di sostegno secondo il rapporto in deroga 1:1

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