Autorità:
TAR Abruzzo
Data:
31 ottobre 2023
Numero:
329
Regione:
Abruzzo
Con questa sentenza, il Collegio ha affermato che, alla luce delle evidenze sanitarie documentalmente provate ed allegate al ricorso, si evince il difetto in capo al minore del possesso degli anzidetti prerequisiti e la ricorrenza delle condizioni per una posticipazione della iscrizione alla scuola primaria. Secondo il TAR, assume rilievo fondamentale ai fini della deroga all’obbligo scolastico anche il parere del team scolastico, che si è espresso nel senso che il trattenimento dell’alunno nella scuola dell’Infanzia per un ulteriore anno potesse aiutare il medesimo a completare il ciclo formativo ed acquisire maggiore autonomia.