Autorità:
Corte d’Appello
Data:
26 maggio 2023
Numero:
2171
Regione:
Lazio
Nella sentenza della Corte d’Appello di Roma, 26 maggio 2023, n. 2171, il giudice ha ritenuto che, a seguito di visita di revisione in cui non veniva confermato il diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento, l’INPS avesse comunque titolo per chiedere la restituzione del dovuto, in quanto «dopo la visita di verifica, non è configurabile un legittimo affidamento – e quindi la buona fede – dell’assistito, dovendo egli essere, da tale momento, ben cosciente della possibilità di un esito negativo». Il tutto anche se, nel caso di specie, il verbale della visita di revisione non era stato neppure notificato all’interessato e l’INPS aveva continuato ad erogare erroneamente, per oltre due anni e mezzo, l’indennità di accompagnamento.