Autorità:
Corte costituzionale
Data:
19 aprile 2023
Numero:
127
Regione:
Molise
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10 (Istituzione dell’Albo unico degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131). Il ricorrente rappresenta che la predetta legge regionale ha istituito l’Albo unico degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali allo scopo di «favorire l’integrazione e la partecipazione alle attività scolastiche, l’interazione all’interno dell’ambiente scolastico, sociale e culturale dell’alunno disabile, mediando al fine di renderne agevole la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione, ponendosi come tramite tra lo studente disabile e la sua famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici» (art. 1). Con questa decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale del Molise n. 11 del 2022 ricordando, in linea con la propria giurisprudenza, che le Regioni non hanno il potere di individuare nuove professioni e istituire i relativi albi, trattandosi di competenza esclusivamente statale.