Cons. di Stato, sez. III, sent. 12 agosto 2024, n. 7089

Autorità:
Consiglio di Stato

Data:
12 agosto 2024

Numero:
7089

Regione:
Emilia Romagna

Il Consiglio di Stato, a seguito di una precedente decisione del TAR Emilia-Romagna relativa ad un ricorso da parte di due genitori che avevano visto attribuire al proprio figlio un numero di ore di assistenza scolastica inferiore a quanto indicato nel Pei, ha escluso il carattere vincolante del P.E.I. in punto di determinazione delle misure di assistenza scolastica, per l’assorbente considerazione che il Piano educativo individualizzato si limita a formulare motivate proposte e non già determinazioni conclusive. Conseguentemente, residua in capo all’Amministrazione comunale un irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica: le concrete modalità di conformazione della prestazione risentono, da un lato, del limite complessivo delle risorse disponibili (beninteso, limite operante rispetto all’insieme complessivo delle misure richieste) e, dall’altro, delle specifiche modalità attuative nonché degli standard qualitativi previsti dal menzionato Accordo in sede di Conferenza unificata.

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