Autorità:
TAR Lombardia
Data:
19/12/2023
Numero:
1192
Regione:
Lombardia
In materia di diritto allo studio universitario, il TAR Lombardia, sez. V, ord. cautelare 19 dicembre 2023, n. 1192, ha accolto la richiesta di trasferimento presso l’Università degli Studi di Milano di una studentessa con disabilità che frequentava la Facoltà di medicina e chirurgia in un’altra città.
La questione muove da un quadro regolatorio che vede sovrapporsi, nell’ambito della travagliata vicenda del numero programmato per i corsi di medicina e chirurgia, le competenze del Ministero dell’Università e degli atenei.
Nell’ateneo milanese vige un regolamento che consente di chiedere il trasferimento per anni successivi al primo, anche in deroga al numero programmato, a quegli studenti e a quelle studentesse con disabilità iscritti alle facoltà di medicina e chirurgia in altri atenei «che, al momento dell’iscrizione al test di accesso, erano residenti in uno dei Comuni della Città metropolitana di Milano o che necessitino di cure e/o assistenza in strutture localizzate nel territorio della città metropolitana di Milano».
Nel caso esaminato, nonostante la vigenza di tale regolamento, l’amministrazione universitaria riteneva di non accogliere l’istanza presentata dalla studentessa, ritenendo prevalente quanto previsto in un decreto ministeriale, secondo cui – nell’ambito dei trasferimenti successivi al primo anno di corso – non potevano in alcun modo autorizzarsi trasferimenti in sovrannumero. Il TAR ha invece ritenuto che la previsione a tutela degli studenti e delle studentesse con disabilità contenuta nel regolamento dell’ateneo milanese sia da considerarsi disposizione speciale e derogatoria e debba prevalere sulle altre previsioni generali del regolamento e imporsi anche su quelle contenute nei decreti ministeriali.