TAR Lombardia, sez. III, sent. 6 settembre 2023, n. 2061

Autorità:
TAR Lombardia

Data:
6 settembre 2023

Numero:
2061

Regione:
Lombardia

TAR Lombardia, sez. III, sent. 6 settembre 2023, n. 2061 si pronuncia sul cosiddetto “vuoto per pieno”: la remunerazione della retta a favore di una struttura socio-sanitaria per le giornate di assenza della persona con disabilità, a titolo di mantenimento del posto.
In particolare, viene affrontato il tema della possibilità di ammettere deroghe o eccezioni al protocollo terapeutico standard, legate a specifici bisogni del paziente, da valutare in concreto.
Nel caso analizzato, era in discussione la previsione regionale in base alla quale, in caso di assenza dell’ospite, il Servizio Sanitario Regionale riconosce, fatte salve deroghe legate a specificità clinico-assistenziali, il 70% della tariffa sanitaria
soltanto per un massimo di 40 giorni annui mentre, per periodi più ampi, la struttura è chiamata a concordare con la famiglia il mantenimento del posto letto ed i relativi costi.
La controversia traeva origine dal fatto che, nonostante il piano terapeutico della persona con disabilità ospitata nella struttura prevedesse l’alternanza di periodi di ricovero con periodi presso il domicilio superiori ai 40 giorni annui, l’azienda sanitaria rifiutava di finanziare il 70% della tariffa a partire dalla quarantunesima giornata. Il TAR, prendendo atto che la documentazione medica attestava che l’alternanza tra permanenza in struttura e permanenza al domicilio dovesse considerarsi modalità terapeutica, ha accolto il ricorso. Nel farlo, il TAR ha sottolineato che il piano terapeutico della persona aveva fino ad allora dato risultati positivi rispetto al progetto di vita: secondo il giudice amministrativo qui «non si tratterebbe di riconoscere il pagamento delle “non prestazioni” ma di garantire una continuità al progetto terapeutico parte essenziale del progetto di vita».

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