Cons. di Stato, sez. III, sent. 13 aprile 2023, n. 3757

Autorità:
Consiglio di Stato

Data:
13 aprile 2023

Numero:
3757

Regione:
Veneto

In attuazione del principio in base a cui i Comuni non possono né introdurre, né applicare criteri diversi dall’ISEE sociosanitario, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 13 aprile 2023, n. 3757, ha chiarito che «la situazione patrimoniale dell’interessato, ivi compresi tutti quegli elementi che il Comune ha ritenuto di voler considerare nei propri provvedimenti –
perché asseritamente estranei all’ISEE – al fine di realizzare un preteso bilanciamento tra le esigenze dei soggetti disabili e le proprie esigenze di bilancio, forma già oggetto di considerazione ai fini dell’ISEE, sulla base di una scelta operata a monte dal
legislatore che non può essere rimessa in discussione da Regioni e Comuni attraverso un surrettizio esercizio del proprio potere regolamentare; in altri termini, attraverso i provvedimenti impugnati in prime cure sono stati nuovamente introdotti elementi afferenti alla situazione patrimoniale del disabile ulteriori e diversi rispetto a quelli presi in considerazione ai fini dell’ISEE, che secondo la oramai univoca giurisprudenza amministrativa non è consentito ai Comuni introdurre al fine di
derogare al livello essenziale delle prestazioni sociali fissato dalla legislazione statale».

Nella stessa sentenza, viene, inoltre, chiarito che è illegittima la previsione di “fasce” non coerenti con i valori evidenziati dall’ISEE sulla base delle quali modulare diversamente le quote, fino ad escludere la compartecipazione del Comune. «Il sistema [costituito dal DPCM n. 159 del 2013 è infatti] volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili
sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa»

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