Trib. Parma, sez. lav., sent. 9 gennaio 2023, n. 1

Autorità:
Tribunale

Data:
9/01/2023

Numero:
1

Regione:
Emilia Romagna

Il Tribunale di Parma, con la sentenza del 9 gennaio 2023 n. 1, ha statuito la natura indirettamente discriminatoria del licenziamento perpetrato ai danni di una lavoratrice con disabilità per il superamento del periodo di comporto alla luce del fatto che il calcolo della maturazione del comporto stesso includesse le assenze per malattia connesse alla specifica condizione di disabilità. È vero che la malattia del lavoratore con disabilità non può «sempre e aprioristicamente essere trattata in maniera diversa da quella del lavoratore non disabile» Di conseguenza, «non sempre il licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore affetto da disabilità rappresent[a] una discriminazione del medesimo». Occorre dunque distinguere tra lavoratori la cui disabilità «di per sé, non porta a stati morbosi e, quindi, alla necessità di assentarsi per malattia» e lavoratori «disabili, come la ricorrente, affetti da patologie che possono generare stati morbosi e, dunque, periodi di malattia». Ne consegue che, per verificare se il contratto collettivo attui una discriminazione indiretta, è necessario capire se la disciplina sia penalizzante per la persona con disabilità in ragione della patologia che ha dato origine alla disabilità.

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