Trib. Lodi, sez. lavoro, sent. 10 novembre 2023, n. 679

Autorità:
Tribunale

Data:
10/11/2023

Numero:
679

Regione:
Lombardia

Il Tribunale di Lodi con la sentenza n. 679 del 10 novembre 2023 ha affrontato il caso di una lavoratrice con invalidità civile che si era vista negare l’assunzione da parte dell’A.S.S.T., nonostante la stessa fosse risultata vincitrice all’esito di una selezione per una posizione da infermiera. Ciò era stato possibile in forza di una specifica clausola del bando di selezione che consentiva all’A.S.S.T. di non procedere all’assunzione in ragione della «mancanza di piena ed incondizionata idoneità fisica alla mansione e ai turni sulle 24 ore». Il medico aziendale aveva espresso nei confronti della ricorrente un giudizio di idoneità con limitazioni, suggerendole di «evitare turni notturni e/o di reperibilità [e di] evitare reparti o ambulatori ad elevato rischio di aereotrasmissione di agenti biologici». Anche una seconda valutazione medica, disposta su richiesta della stessa ricorrente, aveva raggiunto conclusioni analoghe, prescrivendo di «non adibire a lavoro notturno» l’infermiera. In senso opposto, i successivi giudizi medici dei consulenti di parte avevano invece ritenuto la ricorrente perfettamente idonea alla mansione specifica senza alcuna limitazione. Il giudice ha riconosciuto espressamente la discriminazione in forma indiretta subita dalla ricorrente in ragione delle condizioni di salute e di disabilità. Secondo il giudice, l’A.S.S.T. avrebbe omesso di fornire la prova che il requisito specifico di accesso previsto dalla clausola del bando, ossia la «piena ed incondizionata idoneità ai turni sulle 24 ore», con riguardo alla posizione specifica della ricorrente, fosse non solo legittimo ma anche essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività di infermiera. Il giudice, inoltre, ha contestato all’A.S.S.T. la mancata deduzione in merito ad eventuali accomodamenti ragionevoli che si potevano prevedere per agevolare l’accesso al lavoro dell’infermiera, anche in ragione del fatto che il fratello della ricorrente, avente la medesima patologia, era già regolarmente impiegato alle dipendenze della stessa A.S.S.T. Il Giudice ha infine rilevato come la clausola apposta nel Bando risultasse discriminatoria, contrastando con il dettato legislativo in materia di parità di trattamento, e ha quindi condannato l’Azienda a immediata assunzione della ricorrente nel posto di lavoro a lei spettante in base alla graduatoria di merito.