Autorità:
Tribunale
Data:
9/02/2023
Numero:
–
Regione:
Lombardia
Nell’ordinanza del Tribunale di Lecco, sez. lavoro, 9 febbraio 2023, si affronta il caso di un lavoratore con disabilità che, a seguito di licenziamento per superamento del periodo di comporto, era stato sì reintegrato a seguito di un provvedimento giudiziario, ma con l’attribuzione di mansioni assegnate non adeguate alla sua professionalità. Il lavoratore in questione aveva sempre fatto l’autista di autobus, ma dopo la reintegra veniva destinato alle mansioni di addetto alle pulizie. Il giudice ha ritenuto discriminatoria la condotta del datore di lavoro, non avendo lo stesso dimostrato di aver adottato ogni possibile accomodamento ragionevole per adibire il lavoratore con disabilità a mansioni coerenti con la sua professionalità. Infatti, nonostante il lavoratore avesse provato a dimostrare di possedere professionalità compatibili con lo svolgimento di mansioni diverse (non più autista, ma addetto alla sala operativa), il datore riteneva che queste sarebbero state ritenute dal medico competente non compatibili con il suo stato di salute. Il giudice rilevava però che una simile conclusione non si potesse desumere dalle valutazioni del medico e dunque ordinava al datore di adottare i «ragionevoli accomodamenti volti ad adibire il lavoratore a mansioni che siano idonee al suo stato di disabilità ed alla sua professionalità».