Trib. Biella, sent. 4 aprile 2023, n. 80

Autorità:
Tribunale

Data:
4/04/2023

Numero:
80

Regione:
Piemonte

Con la sentenza del 4 aprile 2023, il Tribunale di Biella si è pronunciato sulla questione relativa ad un caso in cui era coinvolto un docente a tempo indeterminato, che aveva richiesto il trasferimento presso una scuola ubicata nella provincia di Messina per poter assistere lo zio, portatore di handicap in situazione di gravità, di cui deduceva essere unico referente. Accogliendo la richiesta del docente, il Tribunale di Biella ha affermato il contrasto tra l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 e le previsioni dell’art. 13 del CCNL mobilità relativo agli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Queste ultime, infatti, limitavano l’ambito applicativo dell’istituto della precedenza nei trasferimenti. In particolare, il Tribunale, pur dando conto dell’esistenza di altre pronunce in senso difforme, ha sancito che le previsioni di cui all’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992 e di cui all’art. 601 TU Scuola esprimono norme imperative di legge, poste a tutela di interessi di prioritaria rilevanza e garantiti costituzionalmente, disponendo pertanto di procedere con il trasferimento.