Autorità:
Corte d’Appello
Data:
16/11/2023
Numero:
599
Regione:
Veneto
Nella sentenza 16 novembre 2023, n. 599, la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il reclamo avverso la decisione che aveva confermato la legittimità del licenziamento per inidoneità sopravvenuta del lavoratore. Come nel precedente caso, dopo che il lavoratore era stato dichiarato inidoneo alle mansioni svolte fino a quel momento, era stata verificata la possibilità di una ricollocazione nell’ambito dell’attività aziendale, anche in mansioni inferiori, ma con esito negativo. Il giudice di primo grado aveva altresì precisato che non poteva essere imposta al datore di lavoro la creazione di una mansione specifica non presente all’interno dell’organizzazione aziendale per adeguarsi alle esigenze del lavoratore dichiarato inidoneo. Non era nemmeno possibile configurare i presupposti per l’adozione di ragionevoli accomodamenti, intesi come soluzioni tecniche o accordi organizzativi, da un lato per il settore in cui operava l’azienda e dall’altro lato per l’irragionevolezza derivante dall’eccessiva onerosità di creare una mansione ad hoc per il solo ricorrente, circostanza che avrebbe richiesto la modifica dell’intero assetto organizzativo dell’impresa.