Autorità:
Corte d’Appello
Data:
28/03/2023
Numero:
182
Regione:
Veneto
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 28 marzo 2023, n. 182 ha affrontato il caso di un lavoratore che si era rivolto al giudice per accertare l’illegittimità del licenziamento subito a seguito di infortunio sul luogo di lavoro. Il giudice di primo grado, nel confermare la legittimità del licenziamento, aveva chiarito che la responsabilità del datore conseguente all’infortunio deve essere mantenuta distinta dall’obbligo di conservazione del posto di lavoro. Per la responsabilità legata all’infortunio, il datore è tenuto al risarcimento nella misura del danno differenziale; per quanto concerne la conservazione del posto di lavoro, invece, l’obbligo del datore di adottare accomodamenti ragionevoli al fine della prosecuzione del rapporto deve essere valutato in base al tipo di organizzazione aziendale e secondo il principio enunciato nelle direttive e nella giurisprudenza europea. Secondo il giudice di primo grado, il licenziamento doveva considerarsi legittimo e non c’è obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli se non ci sono altre postazioni e mansioni a cui adibire il lavoratore con disabilità tenendo conto delle dimensioni ridotte dell’azienda. Il giudice dell’appello ha confermato tali motivazioni, tenendo soprattutto in considerazione le ridotte dimensioni dell’azienda e del personale. Non solo non era possibile l’assegnazione al lavoratore di mansioni compatibili con la residua capacità lavorativa, ma nemmeno erano ipotizzabili misure organizzative ragionevoli che consentissero la prosecuzione del rapporto di lavoro, se non quelle della creazione di un nuovo posto di lavoro (con mansioni e tempi ridotti), con conseguente peggioramento delle condizioni degli altri lavoratori.