Corte d’Appello di Milano, sent. 20 febbraio 2023, n. 182

Autorità:
Corte d’Appello

Data:
20/02/2023

Numero:
182

Regione:
Lombadia

Sul licenziamento operato in considerazione del superamento del periodo di comporto che determina discriminazione indiretta, la Corte d’Appello di Milano – sent. 20 febbraio 2023, n. 182 – ha sottolineato come la parte datoriale non avesse, nel caso di specie, dimostrato di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’inadempienza da parte del lavoratore. Secondo la Corte d’Appello milanese, il datore di lavoro, anche se all’oscuro della disabilità del lavoratore, avrebbe infatti comunque dovuto attivarsi e prendere delle precauzioni di fronte ad un lavoratore risultato assente per mesi. In particolare, l’azienda avrebbe dovuto fornire la prova della sua piena impossibilità di attivarsi o quantomeno diligentemente appurare il reale stato di salute del dipendente e la portata della complicazione che lo affliggeva, come sarebbe stato possibile in modo “non oneroso” secondo la Corte, cooperando nel senso imposto dall’art. 2087 c.c. In considerazione del mancato assolvimento dell’onere probatorio sull’impossibilità di apprestare una soluzione tale da consentire il superamento della condotta discriminatoria, il licenziamento è dunque stato considerato discriminatorio.

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