Autorità:
Cassazione
Data:
28/04/2023
Numero:
34185
Regione:
Piemonte
Con la sentenza 28 aprile 2023, n. 34185 la Corte di cassazione è stata adita per l’impugnazione della decisione con cui il Tribunale di sorveglianza aveva disatteso un’istanza di detenzione domiciliare speciale presentata da un padre detenuto con un figlio con disturbo dello spettro autistico, accompagnato da comportamento oppositivo e autolesionistico. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l’istanza sia ritenendo che la madre sarebbe stata in grado di prestare le cure necessarie, anche in ragione del tipo di invalidità del figlio, sia alla luce dell’elevato grado di pericolosità sociale dell’istante stesso. La Corte di cassazione – richiamandosi ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato – ha invece accolto il ricorso chiarendo che il Tribunale di sorveglianza ha il compito di contemperare le esigenze di cura della persona con disabilità con quelle parimenti imprescindibili di difesa sociale e di contrasto alla criminalità. Decisivo è il passaggio in cui la Cassazione afferma che la mera presenza della madre, ovvero di altri familiari, non è automaticamente sufficiente ad escludere la necessità della presenza del padre, soprattutto quando la stessa madre appaia impossibilitata ad assicurare l’assistenza necessaria, «nel senso di non poter ella garantire, da sola, un adeguato accudimento del minore, in modo tale da escludere, in radice, ogni pericolo di danno a quest’ultimo». In aggiunta, la Cassazione ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui affermava che l’handicap del minore non fosse di tale gravità da rendere necessaria la contemporanea presenza di entrambi i genitori, criticando altresì la mancata considerazione, del fatto che la lontananza forzata del minore dalla figura paterna potesse ripercuotersi negativamente sulla condizione del primo.