Autorità:
Cassazione
Data:
31/03/2023
Numero:
9095
Regione:
Lombardia
La Corte di Cassazione, sez. lav., con sent. 31 marzo 2023, n. 9095 – sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea e superando un contrasto giurisprudenziale esistente in materia – ha qualificato come discriminazione indiretta la fissazione di un identico termine di comporto per i lavoratori senza disabilità e per quelli con disabilità. Questi ultimi, infatti, sono maggiormente esposti al rischio di assenze di cui le imprese devono tenere conto nel prevedere un limite massimo di giorni di assenza di malattia, oltrepassato il quale si incorre nel licenziamento. L’applicazione da parte del datore di lavoro del termine fissato dal contratto collettivo nazionale in modo indistinto, a prescindere da ogni considerazione per la condizione di disabilità dei lavoratori, determina dunque una discriminazione indiretta, in quanto trasmuta un criterio apparentemente neutro in una prassi discriminatoria nei confronti dei lavoratori con disabilità.