Autorità:
Cassazione
Data:
20/06/2023
Numero:
17629
Regione:
Emilia Romagna
La Corte di Cassazione, sez. lav., con sent. 20 giugno 2023, n. 17629, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, pur dichiarando inammissibile il ricorso, svolge alcune importanti considerazioni. Secondo la sentenza della Corte d’appello oggetto del ricorso in Cassazione, il lavoratore licenziato, pur essendo titolare di una certificazione di handicap, non versava in una condizione di disabilità alla luce della nozione di disabilità adottata dall’ordinamento europeo, essendo “semplicemente” «affetto da malattie comuni, di assoluta frequenza nella popolazione normale e di non rilevante entità» che comportavano al più una «condizione di disagio sociale associata a elementi psicopatologici non riferibile ad una patologia psichiatrica». La Cassazione, dopo aver ripercorso le varie sentenze che a livello europeo hanno definito le nozioni di handicap e di disabilità, contesta quanto affermato dalla Corte d’appello, evidenziando che in realtà tutte le patologie, anche quelle “comuni”, possono determinare una condizione di disabilità se comportano menomazioni di carattere duraturo, e, come tali, sono in grado di ostacolare la partecipazione del lavoratore alla vita professionale in condizioni di parità. Dunque, se l’assenza è effettivamente conseguenza di tali patologie, il licenziamento per superato comporto potrà dirsi illegittimo.