Cass. civ., sez. lav., sent.13 marzo 2023, n. 7306

Autorità:
Cassazione

Data:
13/03/2023

Numero:
7306

Regione:
Liguria

La Corte di Cassazione – sez. lav., sent. 13 marzo 2023, n. 7306 – ha precisato che nell’orario dei permessi mensili cui un lavoratore ha diritto ai sensi della legge n. 104 del 1992 siano da ricomprendersi anche «momenti di ripresa psico-fisica» (identificati, nel caso di specie, nel trascorrere brevi intervalli al parco a leggere), e che, in questi casi, non sussista giusta causa di licenziamento. Infatti, la fruizione dei permessi deve certamente realizzarsi in funzione della preminente esigenza di tutela delle persone [con] disabilità grave, ma «anche [d]ella salvaguardia di una residua conciliazione con le altre incombenze personali e familiari che caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo».