Autorità:
Tribunale
Data:
10/10/2023
Numero:
1625
Regione:
Lazio
La sent. 10 ottobre 2023, n. 1625 del Tribunale di Civitavecchia ha invece tratto spunto da un ricorso ex legge n. 67 del 2006 promosso contro il Comune di Santa Marinella per accertare la mancata adozione del “Piano di Eliminazione delle Barriere architettoniche” (PEBA) e la mancata eliminazione, in concreto, delle stesse barriere presenti, nonché per ordinare al Comune la cessazione del comportamento discriminatorio; lo stesso ricorso era volto ad ottenere la condanna del Comune al risarcimento del danno non patrimoniale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale. In questa pronuncia si possono vedere chiaramente tutte le peculiarità e le potenzialità che distinguono il procedimento di cui alla legge n. 67 del 2006: il Tribunale, nell’accogliere il ricorso e accertando la sussistenza di una discriminazione indiretta, ha garantito ai ricorrenti tutte le tutele previste dalla normativa antidiscriminatoria, vale a dire quella inibitoria, quella risarcitoria ed anche quella accessoria, condannando il Comune al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ordinando allo stesso Comune di adottare il PEBA entro 12 mesi e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano. È interessante notare che il Comune convenuto si fosse difeso sostenendo di aver tentato tutto il possibile per addivenire alla rimozione delle barriere architettoniche presenti, ma di non aver potuto porre in essere alcuna concreta misura a causa di problemi finanziari. Il giudice ha ritenuto infondata tale difesa, osservando che l’integrazione della discriminazione indiretta prescinde dall’intenzione discriminatoria del soggetto agente e che non vi era alcuna prova dell’incidenza di presunti problemi finanziari sulla programmabilità ed attuabilità degli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.