Corte costituzionale, sent. n. 65 del 2023

Autorità:
Corte Costituzionale

Data:
23/02/2023

Numero:
65

Regione:
Puglia

Con la sentenza n. 65 del 2023, la Corte costituzionale si è occupata di una tematica solo apparentemente settoriale, ma di grande rilievo dal punto di vista dei principi in gioco, vale a dire la peculiare condizione della persona con disabilità all’interno del processo penale. All’attenzione della Corte costituzionale è giunta una questione di costituzionalità, prospettata in relazione all’art. 3 Cost., avente ad oggetto l’art. 72-bis c.p.p., secondo cui: «se, a seguito degli accertamenti […], risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».La Corte muove dalla considerazione che alla persona con disabilità imputata nel processo penale debba incondizionatamente riconoscersi il diritto alla “parità delle armi”, che si esplica anche nel suo diritto di autodifesa, il quale può però essere compromesso – e questa circostanza rappresenta proprio il cuore del dubbio di costituzionalità prospetto dal giudice a quo – dall’insorgenza di una patologia, non solo di natura mentale ma anche fisica. Ad avviso della Corte, la partecipazione cosciente al processo «non può intendersi limitata alla consapevolezza dell’imputato circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa». In questa prospettiva, anche per patologie diverse dalle malattie mentali, occorre che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere qualora lo stato psicofisico (e non solo quello mentale) dell’imputato sia tale da impedirne in modo irreversibile la cosciente partecipazione al processo.

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