Autorità:
Cassazione Penale
Data:
19/01/2023
Numero:
2251
Regione:
Lombardia
Nella sent. 19 gennaio 2023, n. 2251, la sez. V della Corte di Cassazione penale ha ricordato che può assumere rilievo, con riguardo al reato di diffamazione sui social network, «il riferirsi ad una persona con una espressione che, pur richiamando un handicap motorio effettivo, contenga una carica dispregiativa che, per il comune sentire, rappresenti una aggressione alla reputazione della persona, messa alla berlina per le sue caratteristiche fisiche». Per la Cassazione, del resto, è proprio la correlazione tra dignità e reputazione a venire in rilievo nel caso di specie, posto che le espressioni adoperate dell’imputato sottendono una deminutio della persona offesa, che, in quanto ipovedente, non avrebbe dignità di interlocuzione, sui social network, pari a quella delle altre persone.