Autorità:
Cassazione civile
Data:
11/10/2023
Numero:
28409
Regione:
Puglia
La Corte di Cassazione civile, sez. I nella pronuncia 11 ottobre 2023, n. 28409, è intervenuta a seguito del ricorso principale proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello ha riconosciuto l’efficacia nel territorio della Repubblica Italiana di una sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario fra le parti, resa del Tribunale Ecclesiastico Regionale e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nullità derivante dal “grave difetto di discrezione del giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente” e dalla “incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”. La Cassazione ritiene che nella fattispecie non ci sia una incapacità di intendere o di volere di un soggetto di tal grado da non lasciare comprendere l’atto compiuto, ma vi sia invece deficienza caratteriale o immaturità, non rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 120 cc.