Cass. civ., sez. II, sent.15 maggio 2023, n. 13164

Autorità:
Cassazione Civile

Data:
15/05/2023

Numero:
13164

Regione:
Lombardia

Con la sent. 15 maggio 2023, n. 13164, la II sez. della Cassazione ha risolto una complessa controversia tra due privati, proprietari di immobili confinanti. Il caso riguardava la legittimità di alcune modifiche apportate ad una rampa oggetto di una servitù di passaggio. Tali modifiche avevano reso oltremodo difficoltoso l’accesso alla persona con disabilità che utilizzava tale passaggio. In questo caso, facendo ampi riferimenti alla pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999 sul diritto di servitù, la Cassazione – ritenendo illegittime le modifiche effettuate – ha ricordato che è sopravvenuto nel tempo un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitù dipassaggio non è più limitato ad una visione dominicale eproduttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori dellapersona, protetti soprattutto dagli artt. 2 e 3 Cost., che permea disé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale.La relativa tutela del titolare del fondoservente deve essere quindi garantita non solo in presenza diesigenze dell’agricoltura e dell’industria, ma anche quando siaaccertata l’inaccessibilità o l’estremagravosità dell’accesso da partedi qualsiasi persona con disabilità o con ridotta capacitàmotoria. Non è poi necessario che la disabilità interessidirettamente il titolaredel fondo servente: lo stesso principio si applica anche quando si tratti di una persona convivente con il titolare stesso (nel caso in questione, si trattava della moglie del ricorrente). L’accessibilità deve, quindi, essere inquadrata nell’ottica di una qualità essenziale che tutti gli edifici privati destinati ad uso abitativo devono necessariamente possedere, qualità che diventa imprescindibile qualora prevalgano le esigenze normativamente garantite […] «per la “vivibilità”, quanto più agevolata possibile, dei soggetti [con] disabilità invalidante, che devono indispensabilmente usufruire dell’esercizio della servitù pedonale». 

Documenti